La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: attività finanziarie e assicurative attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione
Sono ammissibili alle agevolazioni i beni nuovi di fabbrica e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.
Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di un finanziamento nonché di un contributo da parte del MISE rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii.
Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l’impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.