LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178 DEL 30/12/2020 art.1 COMMA 1064 l. i)
La finalità del Credito d’Imposta sulle spese di formazione 4.0 , di cui al DM del 4 maggio 2018 e succ modificazioni, è di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale fino al 31/12/2022 nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “ Piano Nazionale Impresa 4.0 ”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato , ivi incluse le stabili organizzazioni sul territorio italiano di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono ammissibili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0” :
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il credito è attribuito alle:
La misura è aumentata al 60% per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . In tal caso le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.